Scheda 2 – L'Ufficiale Giudiziario nel procedimento esecutivo

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In Lussemburgo il principale attore dell'esecuzione è l'ufficiale giudiziario. Munito di titolo esecutivo che stabilisce le condizioni della propria esecuzione (si veda scheda 1), il creditore ha facoltà di rivolgersi all'ufficiale giudiziario competente per dare attuazione all'azione esecutiva.

L'ufficiale giudiziario

Gli ufficiali giudiziari sono funzionari pubblici (ossia redigono atti autentici che possono essere contestati solo mediante querela di falso).

Gli ufficiali giudiziari sono altresì pubblici ufficiali: liberi professionisti che svolgono funzioni di servizio pubblico delegate dallo Stato. Sono professionisti indipendenti, non soggetti alle disposizioni di enti statali, la cui attività è sottoposta al controllo - a posteriori - del ministero cui fanno riferimento, nella fattispecie il Ministero della Giustizia rappresentato dal Procuratore di Stato.

L'esercizio della carica di ufficiale giudiziario è delimitato con precisione da un insieme di testi di natura giuridica e normativa che formano uno statuto, il quale stabilisce le attività di tale funzione ma anche le condizioni del suo svolgimento. Il testo principale che definisce lo statuto di tale carica è la Legge emendata del 4 dicembre 1990 relativa all'organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari.

1. Quali attività svolge l'ufficiale giudiziario?

I diversi ambiti di attività degli ufficiali giudiziari sono circoscritti dall'articolo 13 della Legge del 4 dicembre 1990 relativa all'organizzazione degli ufficiali giudiziari.

Questo testo distingue le attività principali da quelle secondarie.

Le attività principali

Occorre distinguere tra due tipi di attività principali svolte dall'ufficiale giudiziario: quelle eseguite a titolo esclusivo e quelle in concorrenza con altre professioni.

Le attività a titolo esclusivo

L'articolo 1° della Legge emendata del 4 dicembre 1990 prevede l'esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari relativamente a:

  • significazione degli atti;
  • esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Il corollario di tale monopolio è che, salvo eccezioni, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a prestare assistenza laddove ciò sia loro imposto dalla legge. L'eccezione consiste nel divieto per l'ufficiale giudiziario di emettere atti ufficiali per conto di parenti e correlati.

La significazione degli atti

Definizione di significazione

La notificazione è la formalità mediante la quale un soggetto viene ufficialmente informato riguardo al contenuto di un atto, o mediante la quale è citato a comparire davanti a un tribunale, o infine mediante la quale viene portato a conoscenza del contenuto di una decisione giudiziaria.

La significazione consiste nella notificazione di un atto al destinatario per mezzo di un ufficiale giudiziario.

In taluni casi, per gli atti più importanti, è la legge che impone questo particolare metodo di notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario (citazione, notificazione di sentenza e di sequestro).

L'interesse principale della significazione rispetto alla semplice notificazione è la forza probante che riveste la consegna dell'atto al destinatario. Una volta trasmesso l'atto mediante significazione, si presume che il destinatario sia effettivamente venuto a conoscenza del contenuto dell'atto. L'atto di significazione è a sua volta, come tutti gli atti degli ufficiali giudiziari, un atto autentico che non può essere contestato se non mediante querela di falso (procedura complessa).

Modalità di significazione

La certezza giuridica di questa modalità di trasmissione è rafforzata dalla classificazione dei metodi di consegna che la legge impone all'ufficiale giudiziario notificante.

La legge prevede che la significazione debba essere effettuata "personalmente", vale a dire che l'atto da notificare sia consegnato direttamente dall'ufficiale giudiziario nelle mani del destinatario. La significazione di persona può avere luogo ovunque.

Solo nell'ipotesi in cui la significazione di persona risulti impossibile (è responsabilità dell'ufficiale giudiziario menzionare le circostanze che determinano tale impossibilità nel proprio processo verbale), la legge prevede modalità di significazione in subordine:

  • Significazione presso il domicilio o la residenza mediante copia consegnata a chiunque sia presente sul posto - il soggetto presente deve aver accettato tale consegna (articolo 155 comma 4 del Nuovo Codice di Procedura Civile - NCPC);
  • Se non è presente alcun soggetto che possa o voglia ricevere l'atto al domicilio, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto allegandovi un avviso. Inoltre, l'ufficiale giudiziario invia mediante lettera semplice una copia dell'atto e dell'avviso all'indirizzo del destinatario (articolo 155 comma 6 del NCPC);
  • Significazione mediante processo verbale di ricerca infruttuosa: nel caso in cui il destinatario dell'atto non presenti domicilio, né residenza, né luogo di lavoro noti, l'ufficiale giudiziario invia la significazione unitamente al processo verbale della ricerca all'ultimo indirizzo conosciuto (articolo 157 del NCPC).

L'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge emendata del 4 dicembre 1990 relativa all'organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari, solo gli ufficiali giudiziari sono abilitati a procedere all'esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie o ai sequestri conservativi, ossia a principiare tutte le misure coercitive previste dalla legge onde consentire al creditore di recuperare una somma o di rendere indisponibile un bene del debitore.

Qualora sia sollecitato dal creditore, l'ufficiale giudiziario deve fornire la propria assistenza e procedere al recupero del debito per il quale ha ricevuto mandato.

Il creditore ha facoltà di scelta riguardo alle procedure di esecuzione: il tipo di procedura (cautelare o esecutiva) e il tipo di bene (mobile o immobile) sono scelti a sua discrezione, nel rispetto del principio di necessità e di proporzionalità della procedura e del suo carattere non abusivo. L'esecuzione di tali procedure non può eccedere quanto necessario per ottenere il pagamento del credito. L'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione è responsabile dello svolgimento delle operazioni all'uopo.

L'ufficiale giudiziario dispone di una serie di azioni esecutive volte a dare esecuzione al titolo consegnatogli dal creditore: sequestro di beni mobili del debitore a scopo di vendita all'asta, sequestro dei crediti del debitore, sequestro immobiliare, sfratto, etc... (si vedano le schede seguenti).

Le attività concorrenziali

Al di là delle attività strettamente riservate agli ufficiali giudiziari, questi ultimi possono altresì intervenire in altre materie, in concorrenza con altre professioni.

Recupero consensuale

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge emendata del 4 dicembre 1990 relativa all'organizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari, l'ufficiale giudiziario è competente per attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta amichevole. In tal senso l'ufficiale giudiziario, nominato da un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore.

L'ufficiale giudiziario indica al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un'azione legale volta all'ottenimento di un titolo esecutivo.

Vendite giudiziarie o volontarie

Gli ufficiali giudiziari sono competenti per effettuare aste e vendite pubbliche giudiziarie o volontarie di mobili ed effetti personali.

Verbale

Il verbale è un atto giuridico che consente a una parte di istituire una prova, sia nel corso di un procedimento giudiziario sia al di fuori di qualsiasi controversia.

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati per legge a procedere, su richiesta di un giudice o di un privato, alla constatazione di fatti materiali (verbale), senza poterne dedurre conseguenze di fatto o di diritto che ne potrebbero risultare (differenza tra un verbale e una perizia). Il processo verbale di constatazione effettuato da parte dell'ufficiale giudiziario è una sorta di "fotografia" neutra che permette di stabilire la prova dell'esistenza di una situazione materiale determinata in un momento determinato. Lo status speciale dell'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, ha consentito uno sviluppo considerevole di questa attività.

Attività non consentite

L'attività di ufficiale giudiziario è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione.

2. Quale ufficiale giudiziario scegliere?

Ai sensi dell'articolo 13 comma 5, l'ufficiale giudiziario può operare in tutto il distretto giudiziario per il quale ha mandato. La scelta effettiva dell'ufficiale giudiziario spetta al convenuto.

Per scegliere un ufficiale giudiziario occorre procedere come segue:

  • selezionare nella directory degli ufficiali giudiziari (link ...) il paese "Lussemburgo"
  • indicare il nome della località o il codice postale del destinatario dell'atto o del domicilio del debitore
  • scegliere un ufficiale giudiziario tra quelli nell'elenco proposto.

Si noti che nella pratica:

  • ai fini della significazione, l'ufficiale giudiziario in caso di errore trasmette l'atto ad un collega con giurisdizione territoriale, in conformità al regolamento n. 1393/2007;
  • è sempre possibile rivolgersi a un ufficiale giudiziario, pur non competente territorialmente, onde sollecitare un suo intervento per l'attuazione di azioni esecutive.

3. Come e da chi sono retribuiti gli ufficiali giudiziari

Costi d'intervento

I costi di redazione e consegna degli atti degli ufficiali giudiziari sono generalmente stabiliti da un regolamento granducale costituito da diversi elementi (fissi e proporzionali) e adattato alle normative.

Si precisa a scanso di equivoci che nel caso particolare della significazione di un atto proveniente da un paese straniero, nella fattispecie nell'ambito del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla significazione e notificazione all'interno degli Stati Membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il Lussemburgo ha previsto una tariffa forfetaria unica di 138 euro (si veda dossier sul regolamento (CE) n. 1393/2007). Fatturerà pertanto una cifra forfetaria di 138 Euro l'ufficiale giudiziario lussemburghese a cui fosse richiesto da un collega europeo o da un cittadino europeo di effettuare la significazione di un atto sul territorio del Granducato destinato a un soggetto residente in Lussemburgo.

Diritti fissi

L'ammontare del diritto fisso per ogni atto è di € 60.

Gli ufficiali giudiziari hanno inoltre diritto:

  • al rimborso dei costi relativi a viaggi e spese sostenute;
  • a 1/4 del diritto fisso per ciascuna copia notificata;
  • eventualmente, al rimborso dei diritti di procedura;
  • eventualmente, al rimborso delle spese di gestione della pratica.

Diritti proporzionali a carico del debitore

Laddove gli ufficiali giudiziari abbiano ricevuto mandato per il recupero o la riscossione di somme dovute dal debitore in forza di una decisione del tribunale, di un atto o di un titolo di natura esecutiva, viene riconosciuto un diritto di riscossione calcolato in base ai seguenti scaglioni:

  • 3 % fino a € 2.500;
  • 2 % da € 2. 501 a € 5.000;
  • 1 % da € 5.001 a € 10.000;
  • 0,5 % oltre € 10.001.

Tale diritto di riscossione è calcolato sugli importi effettivamente incassati o recuperati.

L'onere dei costi

L'onere dei costi varia a seconda che l'ufficiale giudiziario intervenga al di fuori di un procedimento giudiziario (1), nell'ambito di un procedimento giudiziario (2) o ancora nel contesto dell'esecuzione (3).

Al di fuori di un procedimento giudiziario

Il costo dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito di un recupero consensuale o della redazione di un verbale non su ordine del giudice, è a carico del richiedente.

Nell'ambito di un procedimento giudiziario

I costi sostenuti nell'ambito di un procedimento giudiziario, così come quelli relativi a significazione o redazione di un verbale su ordine del giudice, sono anticipati dal richiedente. La regola di principio stabilisce che tali costi siano a carico della parte perdente, a titolo di spese processuali. Può accadere tuttavia che il giudice deroghi a tale regola e che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

Nel contesto dell'esecuzione forzata

I costi dell'esecuzione forzata sono a carico del debitore. In caso di insolvibilità del debitore, tali costi dovranno essere sostenuti dal creditore.

4. Disciplina e responsabilità dell'ufficiale giudiziario

Data la natura regolamentata della professione di ufficiale giudiziario, quest'ultimo è soggetto ad una deontologia rigorosa, il cui controllo dipende dal Procuratore di Stato.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'ufficiale giudiziario, occorre valutare in funzione del fatto che il mandato sia nei confronti del cliente (1) o del debitore (2).

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario nei riguardi del cliente

In virtù del contratto di mandato che lo lega al proprio cliente, l'ufficiale giudiziario è responsabile sul piano contrattuale dell'esecuzione di tale mandato.

A questo titolo, l'ufficiale giudiziario è tenuto a vari obblighi contrattuali nei riguardi del proprio cliente:

  • Obbligo di cura, diligenza e vigilanza: l'ufficiale giudiziario deve eseguire correttamente il mandato per il quale ha ricevuto incarico. Non deve dare prova di negligenza nell'espletamento delle operazioni (per esempio, la significazione ritardata di un atto) ed è ritenuto responsabile in caso di mancata esecuzione, impropria esecuzione o ancora di ritardo nell'esecuzione.
  • Obbligo di consulenza: l'ufficiale giudiziario deve consigliare il proprio cliente in maniera utile e guidarlo verso la procedura più idonea alla risoluzione dei suoi bisogni.
  • Obbligo di regolarità degli atti della procedura: l'ufficiale giudiziario è tenuto obbligatoriamente a emettere atti che abbiano piena efficacia. Si tratta di un obbligo di risultato, che impedisce dunque all'ufficiale giudiziario di essere esonerato dalle proprie responsabilità nei riguardi del cliente.

La responsabilità dell'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore

L'ufficiale giudiziario è il garante dell'equilibrio e del rispetto dei diritti sia del creditore che del debitore. Pertanto, il suo obbligo generale di informazione, di cura e di diligenza si applica anche al debitore, poiché l'ufficiale giudiziario è il garante dei diritti del destinatario, specie in materia di significazione.

Il debitore che sostenesse di aver subito un danno a seguito della prestazione effettuata dall'ufficiale giudiziario può chiedere un risarcimento dinanzi al Procuratore di Stato.