Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Quali sono gli adempimenti necessari per attuare un provvedimento esecutivo nei confronti del debitore?

Sono disponibili procedure esecutive ("diligence" nella terminologia del diritto scozzese) per dare esecuzione a decreti ingiuntivi e documenti di debito.

Un decreto è un provvedimento emanato da un tribunale civile; comprende, ad esempio, summary warrant, ingiunzioni di pagamento concesse per il recupero di imposte, nonché sentenze civili emanate da tribunali al di fuori della Scozia.

Per documento di debito si intende solitamente un atto iscritto per esecuzione nei registri scozzesi di stato civile denominati Books of Council and Session e Books of Sheriff Court. (Sono documenti di debito i contratti in cui le parti convengono di dare corso all'esecuzione di un'ingiunzione causa inadempienza di un obbligo contrattuale, senza che si renda necessario il ricorso all'azione giudiziaria per stabilire l'entità del credito esigibile. Di norma, sono iscritti a tale scopo i contratti di locazione commerciale. Possono essere altresì iscritti taluni contratti di prestito. Rientrano inoltre tra i documenti di debito le cambiali debitamente protestate per mancato pagamento, sebbene la loro procedura di esecuzione sia caduta in disuso.)

Il debitore riceve notifica della concessione di un decreto ingiuntivo, ovvero dell'intenzione del creditore di un documento di debito di applicare un mandato esecutivo, mediante notificazione dell'atto di precetto.

Notificato personalmente da un Messenger-at-arms (Ufficiale giudiziario) o da uno Sheriff Officer (Ufficiale giudiziario di contea), di norma questo atto intima al debitore di effettuare il pagamento entro quattordici giorni.

Fino al decorso del termine di quattordici giorni non è possibile assoggettare a pignoramento beni mobili ovvero quote di emolumenti. Tuttavia, solo se il debito è recuperabile per mezzo di un summary warrant è corretto affermare che, in Scozia, l'esecuzione è attuabile esclusivamente previa notifica dei dati del titolo mediante notificazione del precetto. L'espropriazione di denaro (escluso il pignoramento di quote di emolumenti) e di altri beni mobili di proprietà del debitore, detenuti presso terzi, può essere eseguita senza che si renda necessaria una preventiva notificazione del precetto, in forza di qualsiasi decreto o documento di debito ad eccezione del summary warrant per inadempienza fiscale. È altresì possibile dare esecuzione al divieto di agire (che impedisce la vendita di beni ereditabili del debitore), in forza di qualsiasi decreto o documento di debito ad eccezione del summary warrant, senza che si renda necessaria la preventiva notificazione del precetto.

Se il decreto è stato concesso da una sentenza emanata nel corso di un'azione giudiziaria e il convenuto (debitore), senza addurre argomenti a sua difesa, intende opporsi o revocare un decreto ingiuntivo, è responsabilità del convenuto intimare la sua intenzione all'attore (creditore) o al rappresentante legale dell'attore (nella fattispecie, l'avvocato). Il creditore è indi tenuto ad assicurare che non venga attuata alcuna azione esecutiva dopo suddetta intimazione e prima che abbia luogo l'udienza del tribunale designato. L'ufficiale giudiziario, nella funzione del Messenger-at-arms o dello Sheriff Officer, può pertanto ritenere che il decreto a cui dare esecuzione non sia soggetto a procedimento di opposizione o ad altro appello, fatto salvo il caso in cui l'ufficiale venga a conoscenza del contrario.

1. TITOLARITÀ DI UN TITOLO ESECUTIVO CHE ISTITUISCE IL DIRITTO DI RECUPERO DI UN CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE E DI ESECUTIVITÀ CERTIFICATA

COSA SI INTENDE PER TITOLO ESECUTIVO?

L'Articolo 221 del Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007, in conformità al significato da esso attribuito a "decreto" e "documento di debito", fornisce un elenco completo di titoli esecutivi:

"decreto" significa-

  • (a) un decreto della Court of Session (Tribunale civile supremo scozzese), della High Court of Justiciary (Tribunale penale supremo scozzese) o della Sheriff Court (Tribunale di contea di primo grado scozzese);
  • (b) un decreto della Court of Teinds (Tribunale tributario scozzese);
  • (c) un summary warrant;
  • (d) una sentenza civile pronunciata al di fuori della Scozia da un giudice, tribunale o arbitro che, ai sensi di qualsiasi legge o principio di diritto, ha efficacia esecutiva in Scozia;
  • (e) un'ordinanza o decisione che, ai sensi di qualsiasi legge, ha efficacia esecutiva come se fosse un lodo arbitrale registrato in copia autentica munito di formula esecutiva concessa dallo Sheriff (Giudice di contea di primo grado);
  • (f) un mandato concesso in un procedimento penale per esecuzione mediante procedura esecutiva civile;
  • (g) un'ordinanza ai sensi dell'Articolo 114 del Companies Clauses Consolidation (Scotland) Act 1845 (c.17);
  • (h) una decisione ai sensi dell'Articolo 46 dell'Harbours, Docks and Piers Clauses Act 1847 (c.27); ovvero
  • (i) un'ordinanza di condanna al pagamento in conformità al significato ad essa attribuito dall'Articolo 33(2) del Child Support Act 1991 (c.48);

"documento di debito" significa-

  • (a) un atto iscritto per esecuzione nei registri scozzesi di stato civile denominati Books of Council and Session e Books of Sheriff Court;
  • (b) una fattura contestata per mancato pagamento da un notaio; ovvero
  • (c) un atto o una transazione che, in virtù di un'Ordinanza Reale pronunciata ai sensi dell'Articolo 13 del Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (c.27), ha efficacia esecutiva in Scozia.

COSA SI INTENDE PER PROVVEDIMENTO ESECUTIVO?

Tutti i decreti concessi nell'ambito di una sentenza giudiziaria e tutti gli atti registrati in copia autentica sono muniti della formula esecutiva in forma breve "titolo per legale esecuzione". I tre estratti di statuti riportati di seguito dichiarano con esattezza quali procedure esecutive sono autorizzate previa concessione di detta formula esecutiva.

Articolo 87 del Debtors (Scotland) Act 1987 (effetto della formula esecutiva in decreti e altri atti in copia autentica)

(1) Ciascun decreto ingiuntivo, in copia autentica, per il pagamento di denaro ovvero inter alia per il pagamento di denaro pronunciato da-

  • (a) la Court of Session;
  • (b) la High Court of Justiciary; ovvero
  • (c) la Court of Teinds,

deve contenere una formula esecutiva nella forma prescritta dall'Act of Sederunt (Atto scozzese di regolamentazione della procedura civile) ovvero, a seconda dei casi, dall'Act of Adjournal (Atto scozzese di regolamentazione della procedura penale).

(2) L'atto munito di formula esecutiva di cui sopra al punto (1) ha efficacia per autorizzare-

  • (a) in merito ad un debito ordinario, l'ingiunzione al debitore di pagamento nei confronti del creditore entro il periodo specificato nell'atto di precetto della somma specificata nella copia autentica e degli eventuali interessi maturati sulla somma e, in caso di mancato pagamento entro il periodo prescritto, il pignoramento di quote di emolumenti e dei beni di proprietà del debitore e, se all'uopo necessario per l'esecuzione del pignoramento, l'apertura di luoghi serrati e chiusi a chiave;
  • (b) in merito ad un debito ordinario, un'espropriazione che escluda il pignoramento di quote di emolumenti del debitore in possesso del datore di lavoro; e (ba) in merito ad un debito ordinario, il divieto di agire ingiunto al debitore;
  • (c) qualora il decreto preveda o contenga un'ordinanza di mantenimento, l'espropriazione dell'importo di mantenimento aggiornato ai sensi della Parte III dell'Act.

Articolo 7(1) dello Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892 (valore dell'atto munito di formula esecutiva)

(1) Detto atto ha efficacia per autorizzare-

  • (a) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, l'ingiunzione al debitore di pagamento nei confronti del creditore entro il periodo specificato nell'atto di precetto della somma specificata nella copia autentica e degli eventuali interessi maturati sulla somma e, in caso di mancato pagamento entro il periodo prescritto, il pignoramento di quote di emolumenti e la consegna diretta al creditore [pignoramento] di beni di proprietà del debitore e, se all'uopo necessario per l'esecuzione della consegna, l'apertura di luoghi serrati e chiusi a chiave;
  • (b) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, un'espropriazione che escluda il pignoramento di quote di emolumenti del debitore in possesso del datore di lavoro; e

(ba) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, il divieto di agire ingiunto al debitore;

  • (c) qualora il decreto preveda o contenga un'ordinanza di mantenimento, in conformità al significato ad essa attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, l'espropriazione dell'importo di mantenimento aggiornato ai sensi della Parte III dell'Act.

Articolo 3 del Writs Execution (Scotland) Act 1877 (c.40) (mandato in copia autentica munito di formula esecutiva per l'autorizzazione di procedure esecutive)

La formula esecutiva inclusa nella copia autentica di un atto iscritto nei registri scozzesi di stato civile denominati Books of Council and Session e Books of Sheriff Court che preveda un'obbligazione per il pagamento di denaro ha efficacia per autorizzare-

  • (a) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, l'ingiunzione al debitore di pagamento nei confronti del creditore entro il periodo specificato nell'atto di precetto della somma specificata nella copia autentica e degli eventuali interessi maturati sulla somma e, in caso di mancato pagamento entro il periodo prescritto, il pignoramento di quote di emolumenti e la consegna diretta al creditore [pignoramento] di beni di proprietà del debitore e, se all'uopo necessario per l'esecuzione della consegna, l'apertura di luoghi serrati e chiusi a chiave;
  • (b) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, un'espropriazione che escluda il pignoramento di quote di emolumenti del debitore in possesso del datore di lavoro; e (ba) in merito ad un debito ordinario, in conformità al significato ad esso attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, il divieto di agire ingiunto al debitore;
  • (c) qualora l'atto sia un'ordinanza di mantenimento, in conformità al significato ad essa attribuito dal Debtors (Scotland) Act 1987, l'espropriazione dell'importo di mantenimento aggiornato ai sensi della Parte III dell'Act.

2. ADEMPIMENTI SUPPLEMENTARI LADDOVE IL TITOLO ESECUTIVO È UNA SENTENZA

Come descritto in precedenza, all'atto di istruzione dell'azione esecutiva, è responsabilità dell'attore assicurare che il decreto non sia soggetto a procedimenti di opposizione o appello.

Come è stato altresì descritto, non è necessaria alcuna notifica preventiva della concessione del decreto, mediante notificazione dell'atto di precetto, prima di eseguire l'espropriazione o il divieto di agire, fatto salvo il caso in cui il "decreto" sia un summary warrant.

È stato tuttavia specificato che la notificazione dell'atto di precetto e il decorso del "periodo del precetto" (solitamente, 14 giorni) sono adempimenti necessari prima di poter assoggettare a pignoramento beni mobili ovvero quote di emolumenti in forza di qualsiasi tipo di decreto ingiuntivo o documento di debito.

3. ATTUAZIONE DELL'AZIONE ESECUTIVA ENTRO IL PERIODO DI TEMPO PRESCRITTO

Il diritto scozzese sancisce che la prescrizione quinquennale, in virtù della quale un'obbligazione si estingue se non viene presentato alcun ricorso in opposizione per un periodo continuativo di cinque anni, non si applica alle obbligazioni che riconoscano od ottemperino a un decreto giudiziario, un lodo arbitrale o un'ordinanza giudiziaria, ovvero alle obbligazioni derivanti o documentate da un ordine probativo. Ne consegue che tutte le obbligazioni derivanti da "decreti" e "documenti di debito" (nella fattispecie i titoli esecutivi, in conformità alla definizione dell'articolo 221 del 2007 Act) si ritiene rimangano eseguibili per l'intera durata del periodo di prescrizione di venti anni previsto dal diritto comune anglosassone (Common Law).

L'atto di precetto che ingiunge il pagamento di denaro resta valido per un periodo di due anni. Tuttavia, laddove le proprietà mobiliari siano sottoposte ad inventario da parte dell'ufficiale giudiziario, nella funzione del Messenger-at-arms o dello Sheriff Officer, quale procedura preliminare per il trasferimento ad una sala di vendita pubblica all'asta, il pignoramento eseguito in seguito alla notificazione dell'atto di precetto è valido per una durata limitata di sei mesi (sebbene detto periodo possa essere prolungato su istanza presentata allo Sheriff).

Cosa devo fare nell'attesa di ottenere un titolo esecutivo? Esistono provvedimenti cautelari?

Le procedure esecutive sono eseguite per attuazione di provvedimenti cautelari in corso di causa ovvero per esecuzione di un decreto ingiuntivo (o documento di debito). Fino al momento in cui il tribunale emana il decreto ingiuntivo (in particolare, quando il funzionario del tribunale emette l'atto che registra la sentenza e riporta la formula esecutiva in forma breve per legale esecuzione), il creditore ha facoltà di presentare istanza al tribunale per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo in corso di causa (nella fattispecie, richiedere provvedimenti cautelari).

1. ADEMPIMENTI PER OTTENERE L'ATTUAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Le ordinanze di sequestro conservativo sono regolate dalla Parte 6 del Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007, in merito all'espropriazione e al divieto di agire, e dalla Parte 7, in merito alla nuova (e probabilmente mai usata) procedura di espropriazione provvisoria.

Il creditore (o il suo avvocato) deve presentare istanza al tribunale per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo in corso di causa. Se l'ordinanza è concessa dalla Court of Session, solo il Messenger-at-arms può dare corso all'ordinanza di provvedimento cautelare che è stata autorizzata. Qualora l'ordinanza sia concessa da una Sheriff Court, lo Sheriff Officer ne diventa l'esecutore.

L'ordinanza di sequestro conservativo in corso di causa è applicabile solo in caso di azioni che prevedono la presunzione di pagamento di una somma, escluso il rimborso spese. È possibile richiederla presso la Court of Session e in tutte le Sheriff Court, per qualsiasi valore.

Occorre presentare specifica istanza al tribunale. L'ordinanza può essere concessa ed eseguita, senza la preventiva intimazione al debitore, se (a) il ricorso del creditore appare sufficientemente fondato; (b) esiste un rischio reale e sostanziale che l'esecuzione degli eventuali decreti ingiuntivi a favore del creditore sia suscettibile di pregiudizio o perda di efficacia a causa (i) dell'insolvenza accertata o prossima del debitore; ovvero (ii) della probabilità che il debitore proceda alla rimozione, liquidazione, accumulo, dissimulazione o gestione di altro tipo di tutto o parte del suo patrimonio. È responsabilità del creditore dimostrare al tribunale che si rende necessaria la concessione di un'ordinanza di sequestro. Qualora il tribunale conceda l'ordinanza senza che abbia avuto luogo la prima udienza sull'istanza, si terrà successivamente un'udienza per la revoca o la limitazione dell'espropriazione in corso di causa in cui al creditore sarà ingiunto di intimare la scadenza al debitore e alle eventuali terze parti interessate comparse davanti al giudice.

La necessità di ottenere l'autorizzazione giudiziaria per qualsiasi provvedimento cautelare è un principio sancito espressamente dall'odierno diritto scozzese.

2. Le diverse tipologie di provvedimenti cautelari

Espropriazione forzata

L'espropriazione forzata consiste nella procedura esecutiva in forza della quale vengono sequestrati beni mobili non in possesso del debitore in garanzia di un debito presunto o costituito ovvero per esecuzione di un decreto che istituisca giuridicamente il debito. La procedura espropriativa può essere attuata su qualsiasi tipo di bene mobile appartenente al debitore ma in possesso di terzi, fatto salvo il caso di emolumenti in possesso del datore di lavoro del debitore, per i quali si applicano procedure specifiche come il pignoramento di quote di emolumenti e l'espropriazione dell'importo di mantenimento. Laddove attuata quale misura cautelare, la procedura espropriativa viene denominata espropriazione in corso di causa.

Il prospetto attuativo dell'espropriazione in corso di causa è redatto secondo le modalità prescritte dalla legge e deve essere notificato da un ufficiale giudiziario: un messenger-at-arms, laddove l'ordinanza sia emanata dalla Court of Session, ovvero uno sheriff officer, in caso di azioni giudiziarie presso un tribunale distrettuale. Il documento contiene la descrizione dell'ordinanza e fornisce istruzioni precise al destinatario. Riporta altresì l'importo complessivo assoggettabile a sequestro, in base alla seguente formula: "sequestro in Suo possesso (i) la somma di (importo), in aggiunta al Saldo Minimo Protetto, ove applicabile, dovuto da Lei a (nome del debitore) o a qualsivoglia terza parte per suo [o loro] conto; e (ii) tutti i beni mobili in Suo possesso appartenenti o riguardanti il suddetto (debitore), che rimarranno sequestrati in Suo possesso fintantoché non siano resi disponibili a (creditore) ovvero fino all'emanazione di una successiva ordinanza del tribunale."

Il destinatario viene inoltre informato di quanto segue: "è altresì tenuto, entro un periodo di 3 settimane decorrenti dal giorno di esecuzione della procedura espropriativa, a informare il creditore in merito alla natura e al valore dei fondi e/o beni mobili assoggettati a sequestro. Detta informazione deve essere espressa secondo le modalità prescritte... Il mancato adempimento potrà comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi della Sezione 73G del Debtors (Scotland) Act 1987 e potrà costituire oltraggio alla corte."

Qualora il creditore richiedente l'espropriazione forzata ottenga un decreto definitivo a suo favore, il creditore stesso è tenuto, con ragionevole tempestività, a notificare copia del decreto definitivo al destinatario della procedura espropriativa. Questo documento (recante la firma del creditore o del procuratore del creditore, non quella dell'ufficiale giudiziario) fornisce un'indicazione rilevante all'istituto bancario, nell'ambito delle importanti riforme in materia di espropriazione forzata entrate in vigore nel 2009: "È ora tenuto a corrispondere al creditore, trascorso il periodo di 14 settimane decorrenti da questa data (o da una data precedente laddove sia autorizzato da apposito mandato [concesso dal debitore]), l'importo più basso tra - (a) l'importo sequestrato mediante espropriazione; (b) l'importo dovuto da Lei al debitore; ovvero (c) l'importo... calcolato ai sensi della Sezione 73K(c) del Debtors (Scotland) Act 1987." Il suddetto importo (b) ammonta alla somma (i) dell'importo principale; (ii) delle eventuali spese giudiziarie a carico del debitore; (iii) delle spese di esecuzione dell'espropriazione; e (iv) degli interessi sull'importo principale. In taluni casi, il creditore può altresì richiedere il recupero degli interessi sulle spese di esecuzione dell'espropriazione.

Divieto di agire

Il divieto di agire è un'ingiunzione personale che impedisce al debitore di "vendere, liquidare, accumulare o altrimenti gestire i beni immobili ed ereditabili in cui detiene un interesse [ciò può limitarsi a un bene immobile o ereditabile determinato, che dovrà essere sufficientemente specificato], in pregiudizio" del creditore. Il prospetto attuativo del divieto di agire viene notificato al debitore dal messenger-at-arms, se si tratta di azioni presso la Court of Session, ovvero dallo sheriff officer, se si tratta di causa pendente presso un tribunale distrettuale. Il divieto di agire ha efficacia all'atto di iscrizione presso i Registers of Scotland di una copia certificata del prospetto attuativo del divieto di agire e dell'esecuzione (nella fattispecie, del certificato di notificazione) del divieto di agire in corso di causa.

I beni che possono essere oggetto di provvedimenti cautelari sono pertanto i beni ereditabili del debitore e il denaro o i beni mobili dovuti da terzi al debitore. I beni mobili in possesso del debitore possono inoltre essere sequestrati mediante il nuovo provvedimento del sequestro provvisorio, tuttavia è un provvedimento cui raramente ricorrono i creditori.

Beni oggetto di una sentenza.

È stato specificato in precedenza che, in seguito a espropriazione forzata in corso di causa, il successivo ottenimento di un decreto rende efficace l'espropriazione come se fosse avvenuta in forza di un provvedimento esecutivo, obbligando pertanto il destinatario della procedura espropriativa (nella fattispecie, la terza parte) a corrispondere al creditore l'importo soggetto a sequestro.

È possibile affermare che, in seguito all'iscrizione del divieto di agire negli appositi registri, la totalità dei beni ereditabili del debitore può essere oggetto di una sentenza. In ogni caso, non vige alcuna legge che consenta al creditore di imporre la vendita dei beni ereditabili del debitore mediante procedura espropriativa.

In seguito alla notificazione del precetto, i beni mobili non esenti del debitore possono essere sottoposti a sequestro e vendita all'asta. Laddove i beni siano conservati presso un luogo di residenza si applicano procedure specifiche ed è richiesta un'ordinanza di sequestro straordinaria emessa dal tribunale. Il Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 disciplina l'intera procedura in materia di sequestro.