Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali

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In questo scheda :

Esecuzione forzata in generale

1. PREMESSA

Sono beni materiali le cose esistenti nel mondo fisico e e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (esempio : un animale, un televisore o un autoveicolo).

In Italia i beni materiali possono formare oggetto di esecuzione forzata mediante:

  • 1.Pignoramento :
  • a. mobiliare presso il debitore
  • b. mobiliare presso un terzo
  • c. immobiliare
  • 2. Consegna (beni mobili) e rilascio (beni immobili)

o mediante :

  • 3. sequestro conservativo
  • 4. sequestro giudiziario

L'esecuzione forzata "in generale" è disciplinata nel titolo secondo, capo primo (articolo 483 e seguenti) del Codice di Procedura Civile.

Secondo la legge italiana, il creditore per poter dar corso all'esecuzione deve essere munito di titolo esecutivo. Oltre al titolo esecutivo è richiesto un ulteriore presupposto, che però non riguarda propriamente il processo esecutivo, ma lo precede: il creditore, prima di iniziare l'esecuzione, deve notificare al debitore un atto, denominato "precetto". Questa formalità ha due finalità :

  • dare al debitore un ulteriore termine per l'adempimento spontaneo
  • assegnare al creditore un termine (di novanta giorni) entro il quale l'esecuzione deve iniziare.

2. TITOLI ESECUTIVI

L'articolo 474 del Codice di Procedura Civile, stabilisce che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (cioè esistente), liquido (cioè individuato nel suo ammontare) ed esigibile (senza termine o condizione).

Il titolo esecutivo, fondamento dell'esecuzione forzata in qualsivoglia forma, s'identifica nel documento che accerta la sussistenza della pretesa esecutiva di un creditore contro un debitore e conseguentemente impone all'ufficio di realizzare la pretesa stessa nei limiti e nelle forme di legge.

La norma individua due tipi di titoli esecutivi:

  • 1. Titoli esecutivi giudiziali:
  • a. le sentenze;
  • b. i provvedimenti "e gli altri atti" ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  • 2. Titoli esecutivi stragiudiziali:
  • c. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
  • d. le cambiali e gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge espressamente attribuisce la stessa efficacia;
  • e. gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

3. PRECETTO

Il precetto, atto di parte, è una formale intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, mancando l'adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Questa formale intimazione rappresenta quindi un atto preliminare necessario dell'esecuzione, salvo qualche eccezione di legge in cui non è richiesto, come ad esempio nei procedimenti cautelari. Esso inoltre svolge la duplice funzione di atto di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione.

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627 del Codice di Procedura Civile.

4. CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE

L'articolo 483 del Codice di Procedura Civile dispone che il creditore, per aggredire il patrimonio del debitore, possa avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata, utilizzando quello che ritiene più idoneo, tra mobiliare, presso terzi o immobiliare.

Tale cumulo implica la possibilità per il creditore di esperire contro lo stesso debitore una pluralità di processi esecutivi di tipo diverso, nel senso cioè che gli è consentito di agire contemporaneamente in executivis sui beni mobili, immobili e crediti del debitore esecutato, istituendo tanti autonomi processi, e ciò ovviamente al fine di conseguire la soddisfazione del proprio credito più rapidamente.

Al fine di evitare un pregiudizio superiore al necessario, il legislatore ha previsto degli strumenti di difesa e di garanzia per il debitore, attribuendo al Giudice dell'Esecuzione, il potere di intervenire nel processo esecutivo - su opposizione del debitore stesso - per limitare l'espropriazione a quella scelta dal creditore o in mancanza, a quella che il Giudice stesso determina.

Pignoramento : forma

1. INGIUNZIONE

Ai sensi dell'articolo 492 del Codice di Procedura Civile, il pignoramento consiste in un'ingiunzione rivolta al debitore, dall'Ufficiale Giudiziario, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

L'ingiunzione è un vincolo giuridico sui beni pignorati ed ha l'effetto di rendere inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore e di conseguenza, costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dall'articolo 492 del Codice di Procedura Civile.

2. REQUISITI DI FORMA

Per quanto concerne la forma, ai sensi dell'art. 492 del codice di procedura civile il pignoramento oltre all'ingiunzione deve altresi' contenere :

  • l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
  • l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione.

La legge numero 52 del 24 febbraio 2006 oltre a più incisive forme d'aggressione del patrimonio del debitore, ha introdotto un nuovo istituto "la dichiarazione", che ha lo scopo di obbligare il debitore a collaborare per il buon esito della procedura, in applicazione del principio di correttezza di cui all'articolo 1775 del Codice civile ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2740 del Codice civile sulla responsabilità patrimoniale.

L'articolo 492 del Codice di Procedura Civile, al quarto comma prescrive che, se l'ufficiale giudiziario constata che i beni del debitore appaiono - sono - insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente - somma precettata incrementata del 50% per le spese di Procedura - invita il debitore ad indicare altre cose e crediti, diversi da quelli rinvenuti, ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori.

Di tale operazione l'Ufficiale Giudiziario redige processo verbale che sottoscrive anche il debitore dopo essere stato edotto della sanzione prevista dall'articolo 388 del Codice Penale per l'omessa o falsa dichiarazione.

3. LA DICHIARAZIONE PATRIMONIALE

L'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad invitare il debitore ad effettuare la dichiarazione patrimoniale prevista dall'articolo 492, quarto comma, del Codice di Procedura Civile, quando:

  • 1. i beni pignorati appaiono insufficienti a garantire il credito per cui si procede;
  • 2. i beni pignorati ai fini della liquidazione appaiono di lunga durata;
  • 3. il compendio pignorato è diventato insufficiente a seguito di intervento di altri creditori.

Il legislatore italiano, con l'intento di dare competitività e armonizzare la figura dell'Ufficiale Giudiziario italiano con quella degli altri Paesi Europei, ha attribuito all'Ufficiale Giudiziario - oltre che alla dichiarazione patrimoniale - il potere di accedere ai dati dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, per scoprire l'esistenza di altri beni e diritti aggredibili di proprietà del debitore. Inoltre quando il debitore è un imprenditore commerciale, la norma prevede la possibilità di approfondire le indagini patrimoniali attraverso anche l'esame delle scritture contali.

4. IMPIGNORABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 2740 del Codice civile, il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. A tale responsabilità patrimoniale del debitore corrisponde il diritto del creditore di soddisfarsi su tutti i beni appartenenti al debitore. Tuttavia, a questo principio generale - contenuto nell'art. 2740 c.c. - vi sono delle eccezioni, previste dall'articolo 514 c.p.c. e da alcune leggi speciali che derogano al principio della responsabilità patrimoniale del debitore, sottraendo all'espropriazione, determinate categorie di beni mobili.

Determinare se alcuni o tutti i beni rientrano o meno nel patrimonio "aggredibile" del debitore spetta prima di tutto all'Ufficiale Giudiziario che, nella ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, ha il potere discrezionale di valutare l'eventuale impignorabilità; mentre se tali beni vengono ritenuti pignorabili dall'Ufficiale Giudiziario e il debitore si oppone, la valutazione e la decisione spetta al Giudice dell'esecuzione

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Pignoramento mobiliare presso il debitore

1. LUOGO DI ESECUZIONE

Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, il Codice disciplina, in funzione del luogo in cui si trovano i beni da sottoporre a pignoramento, diverse modalità di esecuzione:

  • 1) esecuzione mobiliare presso la casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti;
  • 2) esecuzione mobiliare presso un terzo che consente di esibire i beni di proprietà del debitore da sottoporre a pignoramento.

Con riferimento al punto due si precisa che, se il terzo non consente di esibire i beni del debitore, il creditore per poter procedere al pignoramento ha due alternative:

  • a. pignoramento presso terzi: articolo 543 del Codice di Procedura Civile e seguenti, che prevede una dichiarazione, davanti al Giudice, del terzo;
  • b. pignoramento diretto: previo decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

2. FASE D'IMPULSO

Fatte queste premesse, il creditore procedente (personalmente o tramite il proprio legale) munito, quindi, del titolo esecutivo e del precetto consegna gli atti all''ufficio NEP (Notificazione, Esecuzione e Protesti) competente per territorio.

L'atto viene controllato dall'Ufficiale Giudiziario addetto alla ricezione atti e se non presenta irregolarità viene consegnato all'Ufficiale Giudiziario competente di zona.

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare - con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi - a sue spese, alle operazioni di pignoramento. In questo caso l'ufficiale giudiziario esecutore deve comunicare la data e l'ora dell'accesso entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza (articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile).

L'ufficiale giudiziario, munito dei titoli (titolo esecutivo e precetto) ed entro il termine di validità dell'atto di precetto, si reca nel luogo indicato negli atti per dare esecuzione al titolo esecutivo.

L'articolo 519 del Codice di Procedura Civile dispone che il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147 del Codice di Procedura Civile (tra le ore 7 e le ore 21), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

3. ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA

Quando il debitore oppone resistenza o vi sono altre persone che disturbano l'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario può chiedere l'assistenza della forza pubblica.

L'azione esecutiva, in quanto strumentale rispetto al diritto riconosciuto nel titolo, costituisce un diritto soggettivo pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato quelle attività che si rendano necessarie per l'esercizio del diritto riconosciuto nel titolo e fra tali attività deve senza dubbio annoverarsi l'uso della forza pubblica. Pertanto, il provvedimento di concessione o di diniego della forza pubblica nell'ipotesi di esecuzione di sfratto non ha margine di discrezionalità se non con riferimento esclusivamente alla disponibilità della forza e ad eventi equivalenti e, sempre, per tempi tecnici assolutamente ristretti. Cfr. Corte di Appello di Milano,Sezione prima, 27 ottobre 1981, n. 1694.

4. Esecuzione forzata con apertura forzata

La situazione più frequente che l'Ufficiale Giudiziario riscontra nel luogo di esecuzione, si ha quando:

a) trova chiuso per assenza del debitore o di altre persone conviventi, o

b) le persone si rifiutano di aprire la porta di ingresso per evitare il pignoramento.

In questi casi all'Ufficiale Giudiziario sono riconosciuti ampi poteri quale quello di disporre l'apertura forzata della porta. Infatti l'articolo 513 c.p.c., secondo comma, stabilisce che:

"Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica".

5. LA RICERCA DEI BENI

La ricerca dei beni mobili da pignorare é un atto di istruzione del pignoramento e si inserisce nel processo di espropriazione mobiliare come una fase essenziale al suo effetto utile.

Nell'esecuzione mobiliare presso il debitore, l'articolo 513 del Codice di Procedura Civile traccia la strada che l'Ufficiale Giudiziario deve seguire per ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento:

  • nella casa del debitore;
  • negli altri luoghi a lui appartenenti;
  • sulla persona del debitore;
  • in luoghi non appartenenti al debitore.

6. Pignoramento In luoghi non appartenenti al debitore

Quando la ricerca dei beni deve essere fatta in luoghi non appartenenti al debitore, la Procedura per sottoporre a pignoramento tali beni può essere di tre tipi:

  • 1. nelle forme dell'espropriazione presso terzi - previsto dall'articolo 543 del Codice di Procedura Civile - per le cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi e delle quali non possa direttamente disporre;
  • 2. con azione diretta dell'Ufficiale Giudiziario presso il terzo possessore quando quest'ultimo consente di esibire i beni del debitore;
  • 3. nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, e previa autorizzazione del presidente del Tribunale, quando determinati beni si trovano in luoghi non appartenenti al debitore, ma delle quali questi possa direttamente disporne.

Come si può notare le modalità operative per aggredire i beni del debitore, quando il possesso è nelle mani di un terzo, variano in funzione di determinati contesti tassativamente imposti dalla legge.

Un esempio a chiarimento di quanto sopra è il seguente:

Al signor Rossi gli è stato notificato un atto di precetto per una ingente somma dovuta al signor Verdi.

Il signor Verdi, tramite un investigatore privato scopre che il signor Rossi possiede una Ferrari.

Dalle informazioni ricevute dall'investigatore, il signor Verdi viene a conoscenza che la vettura si trova parcheggiata presso un garage privato e titolare è il signor Neri, amico del debitore.

Il Signor Verdi, convinto che il titolare del garage non consentirà di esibire il bene ai fini del pignoramento, chiede al Presidente del Tribunale l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 513, terzo comma, di eseguire il pignoramento presso un luogo in cui il debitore può disporre (il debitore ha libertà di entrare ed uscire con la vettura dal garage).

Il Giudice autorizza e il signor Verdi incarica l'Ufficiale Giudiziario ad eseguire il pignoramento.

L'Ufficiale Giudiziario si reca presso il garage del signor Neri, ma non trova la Ferrari.

Il signor Neri dichiara all'Ufficiale Giudiziario che la vettura si trova in vendita presso il concessionario del signor Bianchi.

A questo punto l'Ufficiale Giudiziario si reca presso il concessionario (luogo in cui il debitore non può disporre) ma il signor Bianchi rifiuta di esibire l'autovettura e l'Ufficiale Giudiziario rimette gli atti al creditore.

Al signor Verdi non resta che una sola strada da seguire, quella del pignoramento nelle forme del presso terzi, tenuto conto del fatto che non può richiedere al giudice l'autorizzazione del pignoramento diretto trovandosi il bene in un luogo che il debitore non può disporre.

È importante precisare che quando l'Ufficiale Giudiziario intende eseguire un pignoramento diretto presso un terzo, non è sufficiente che il terzo esibisca il bene, ma occorre anche che questi dichiari che il bene è di proprietà del debitore.

Articolo 517 c.p.p.

Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Articolo 619. Forma dell'opposizione.

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne da' atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresi' in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.

7. Descrizione delle cose pignorate

Il primo comma dell'articolo 518 del Codice di Procedura Civile dispone che "L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva".

Scopo principale che il verbale di pignoramento sia completato con la rappresentazione fotografica o ripresa audiovisiva è quello di evitare che il debitore, al momento dell'asporto dei beni pignorati destinati alla vendita forzata, possa sostituirli con altri beni simili e di scarso valore. Infatti la generica descrizione a "penna", quando il bene pignorato non è un bene registrato (esempio un autoveicolo), si presta ad azioni fraudolente da parte del debitore che difficilmente potranno essere smascherati.

Le riprese fotografiche o audiovisive possono essere effettuate, oltre che dall'Ufficiale Giudiziario, anche dallo stimatore nominato per la valutazione dei beni.

La omissione della riproduzione fotografica o audiovisiva in un verbale di pignoramento non è motivo di nullità previsto dalla legge, ma lo è quando non raggiunge lo scopo.

8. Il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati

Con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni mobiliari, il legislatore ha introdotto anche un nuovo criterio di stima dei beni sottoposti a pignoramento. Infatti, se nel passato la valutazione di un bene era legata al valore commerciale, con la legge di riforma, il riferimento è il presumibile valore di realizzo. Questo significa che l'Ufficiale Giudiziario in sede di stima del bene deve fare una attenta valutazione su quanto si potrà recuperare dalla vendita forzata di quel determinato bene.

I criteri di riferimento per valutare approssimativamente il presumibile valore di realizzo sono legati all'offerta e alla domanda del mercato economico per il bene oggetto di pignoramento.

Tenuto conto che l'Ufficiale Giudiziario effettua la valutazione dei beni sulla base di un'esperienza e competenza di carattere generale può verificarsi, nel corso di una Procedura esecutiva, di sottoporre a pignoramento beni che per la loro valutazione è richiesta una competenza specifica e di settore. Per questi particolari casi, è intervenuto il legislatore il quale, ha conferito all'Ufficiale Giudiziario, il potere operativo di avvalersi dell'opera di un esperto di sua fiducia.

In merito alla nomina di un esperto stimatore da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il legislatore ha previsto due possibilità operative:

  • 1. l'Ufficiale Giudiziario, se lo ritiene utile o previa richiesta del creditore, nomina lo stimatore prima di iniziare l'esecuzione;
  • 2. l'Ufficiale Giudiziario nomina lo stimatore nel corso dell'esecuzione.

Il primo caso si può verificare quando, a priori, l'Ufficiale Giudiziario valuta che nel luogo di esecuzione, con molta probabilità, troverà dei beni di difficile valutazione, come ad esempio una richiesta di pignoramento presso un gioielliere. In questa ipotesi l'Ufficiale Giudiziario nominerà uno stimatore e insieme accederanno nel luogo di esecuzione.

Il secondo caso, invece, si può verificare quando l'Ufficiale Giudiziario si reca da solo nel luogo dell'esecuzione e rinviene beni di difficile valutazione (l'esempio di cui sopra, solo che dagli atti non risulta l'attività di gioielliere del debitore). In questa seconda ipotesi - ai sensi dell'articolo 518 del Codice di Procedura Civile, secondo comma - l'Ufficiale Giudiziario può differire le operazioni di stima redigendo un primo verbale di pignoramento, ed entro breve termine e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni, procede alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Pignoramento presso terzi

1. PREMESSA

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dagli articoli 543 - 554 del codice di procedura civile.

Il creditore che pretende di eseguire un pignoramento di una cosa mobile che assume di proprietà di un proprio debitore ed è, però, detenuto da un terzo, deve procedere - salvo che il terzo consente di esibire spontaneamente la cosa all'ufficiale giudiziario - con le modalità e le forme previste dall'articolo 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile (l'espropriazione presso terzi).

Articolo 543 codice di procedura civile.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.

(Articolo 314. Articolo abrogato dall'articolo 71, Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.)

Inoltre è opportuno puntualizzare che non è possibile dar corso all'espropriazione presso terzi quando il terzo è divenuto proprietario di un bene alienato dal debitore e il cui trasferimento abbia pregiudicato le ragioni del creditore. In questo caso non si tratta di pignoramento presso terzi bensì contro il terzo, distintamente disciplinato dagli articoli 602 e seguenti del c.p.c.

Articolo 602. Modo dell'espropriazione.

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Articolo 603. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Articolo 604. Disposizioni particolari.

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.

Articolo 546. primo comma. Obblighi del terzo.

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

2. Forma del pignoramento presso terzi

L'atto di pignoramento presso terzi, ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione.

Il pignoramento di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo (articolo 546 del Codice di Procedura Civile) e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. Il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito proprio dalla notificazione dell'atto stesso.

La forma dell'atto è costituita da due parti distinte: la prima parte è compiuta dal creditore procedente e contiene gli elementi indicati nell'articolo 543 c.p.c., mentre nella seconda parte, sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, sono inseriti tutti i requisiti prescritti dall'articolo 492 del codice di procedura civile.

Gli elementi prescritti dall'articolo 543 e 492 del Codice di Procedura Civile sono i seguenti:

  • 1. la dichiarazione del creditore, di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale o la Sezione distaccata competente;
  • 2. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • 3. l'indicazione delle cose dovute dal terzo. L'indicazione può essere anche generica in quanto oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato;
  • 4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro e nei limiti di un quinto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione a mezzo raccomandata al creditore procedente entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto.
  • 5. l'ingiunzione rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato;
  • 6. l'intimazione al terzo di non disporre delle cose e somme da lui dovuti e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, senza ordine del giudice;
  • 7. l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
  • 8. l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

La mancanza anche di uno soltanto degli elementi indicati nell'articolo 543 e 492 cod. proc. civ., trattandosi di requisiti essenziali dell'atto, provoca la nullità e in alcuni casi l'inesistenza giuridica del pignoramento.

3. PERFEZIONAMENTO

Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di cui all'articolo 543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito. In questi due modi soltanto avviene l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna.

Tra la data della notificazione dell'atto di pignoramento e il giorno dell'udienza occorre rispettare il termine previsto dall'articolo 501 del Codice di Procedura Civile che è di dieci giorni.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto poi, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale - o della sezione distaccata - per la formazione del fascicolo dell'esecuzione. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento.

4. GIUDICE COMPETENTE

L'articolo 543, quarto comma, dispone che il terzo e il debitore devono comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo.

Tale articolo, se pur in rarissimi casi, potrebbe essere in contrasto con l'articolo 26 del codice di procedura civile, quando il terzo è detentore di cose mobili di proprietà del debitore. Infatti il citato articolo 26 dispone che per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano e quindi, non si può escludere che a volte le cose mobili del debitore si trovino in un luogo diverso dalla residenza del terzo.

Articolo 2914. Alienazioni anteriori al pignoramento.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso ; anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Pignoramento di aeromobili e navi

1. PREMESSA

L'esecuzione forzata, che abbia ad oggetto aeromobili, navi o galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo quinto del libro quarto del codice della navigazione, nonché nel titolo quarto del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328, con la conseguenza che non può farsi riferimento alle norme previste in tema di esecuzione dal codice di procedura civile, se non nei casi in cui espressamente il codice della navigazione o il suo regolamento operi detto rinvio.

L'articolo 650 - e 1061 - del codice della navigazione dispone che il pignoramento di navi, galleggianti o carati - aeromobile - si esegue su istanza del creditore, mediante notificazione dell'atto al proprietario ed al comandante. Pertanto quando il pignoramento ha per oggetto navi o aeromobili:

  • 1. la forma del pignoramento non è quella prevista dal codice di procedura civile: l'ufficiale giudiziario non provvede alla ricerca ed individuazione della nave o aeromobile a norma dell'art. 513 c.p.c.;
  • 2. l'esecuzione forzata è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni speciali contenute nel titolo quinto, del libro quarto del codice della navigazione, nonché nel titolo quarto del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n. 328;
  • 3. l'Ufficiale Giudiziario si limita a notificare il relativo atto di pignoramento al proprietario ed al comandante.

2. COMPETENZA territoriale

L' esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale nella circoscrizione dei quali la nave - articolo 643 - o l'aeromobile - articolo 1055- si trova. Pertanto il foro territoriale dell'esecuzione forzata ha carattere funzionale ed inderogabile: pertanto non concorre con il foro generale dell'art. 18 c.p.c., e la relativa eccezione d'incompetenza, essendo rilevabile ex officio, può essere proposta in ogni stato e grado del processo.

Articolo 643 - Competenza

 1. L' esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova ...

 2. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai giudizi competenti a norma del codice di procedura civile.

Articolo 1055. Competenza.

L'esecuzione forzata è promossa avanti al Tribunale nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

Il sequestro conservativo e giudiziario è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8247 del 24/05/2003. Poiché per l'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, competente territorialmente ad eseguire il pignoramento è l'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione (nel caso di specie, con precedente regolamento di competenza, la S.C. aveva già individuato l'ufficio giudiziario territorialmente competente ad eseguire un pignoramento di nave).

Analoghe disposizioni sono previste per gli aeromobili.

3. Precetto

L'esecuzione forzata che abbia per oggetto navi - aeromobili - o galleggianti, i loro carati - quote - e le loro pertinenze, è disciplinata esclusivamente dalle Disposizioni speciali contenute nel codice della navigazione nonché nel relativo regolamento di esecuzione, con la conseguenza che essendo inibito al creditore procedente optare per la normale procedura di cui agli artt. 480 ss. Cod. proc. civ., il termine di efficacia del precetto per procedere al pignoramento dei natanti o aeromobili è quello inderogabile di trenta giorni.

Per quanto concerne il termine ad adempiere, il codice della navigazione - articolo 647 - prevede un termine ridottissimo: VENTIQUATTRO ORE.

Pertanto:

  • 24 ore > Termine ad adempiere per il debitore
  • 30 giorni > Termine di efficacia del precetto

Articolo 647 - Precetto

 Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedure civile, ma il termine ad adempiere è ridotto a ventiquattro ore.

NAVE. Articolo 648 - Notificazione del precetto

 1. Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario.

 2. Il precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

AEROMOBILE. Articolo 1059. Forma e notificazione del precetto.

Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

4. VENDITA

Ai sensi degli articoli 653 (nave) e 1065 (aeromobile) il creditore pignorante, non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, può chiedere la vendita della nave o dell'aeromobile con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Il ricorso deve essere notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità.

Esecuzione forzata di consegna e rilascio

1. RILASCIO

Il creditore, munito di titolo esecutivo in forma esecutiva, per poter procedere all'esecuzione forzata quindi deve notificare il titolo stesso ed il precetto.

L'articolo 608 del codice di procedura civile - Modo del rilascio - al primo comma dispone che l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

L'esecuzione di rilascio è affidata all'ufficiale giudiziario, anche se è, comunque previsto l'intervento del giudice quando, nel corso dell'esecuzione, sorgono difficoltà che non ammettono dilazioni. In questo caso, l'articolo 610 del codice di procedura civile dispone che ciascuna parte può richiedere al potere direttivo del Giudice dell'Esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo, del precetto e del preavviso si reca nel luogo ove si trova l'immobile oggetto di rilascio, per dar corso all'esecuzione.

Occorre precisare che rientra nei poteri e doveri dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'articolo 608 e 513 del codice di procedura civile, aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione.

Quando nell'immobile di cui si tratta, l'Ufficiale Giudiziario rinviene lo sfrattando o altra persona convivente, il primo invito formale è quello della consegna delle chiavi e, a secondo dei casi, a:

  • a. trasportare altrove tutti i mobili estranei all'esecuzione;
  • b. non lasciare nell'immobile oggetto del rilascio preziosi, denaro o altre cose di valore - ipotesi in cui lo sfrattando dichiara di non avere a disposizione altri locali ove trasferire i mobili.

Se lo sfrattando non oppone resistenza e consegna spontaneamente le chiavi, l'Ufficiale Giudiziario procede all'immissione in possesso ovvero se invece oppone resistenza fa intervenire la Forza Pubblica.

Qualora nel luogo di esecuzione nessuno è presente per lo sfrattando e l'Ufficiale Giudiziario trova la porta di ingresso chiusa, la legge lo autorizza a procedere all'apertura forzata in quanto la presenza dell'esecutato, al quale sia stato regolarmente notificato il preavviso di rilascio, non costituisce condizione necessaria per l'immissione in possesso della parte istante.

Una volta che sono state risolte tutte le difficoltà sorte nella prima fase dell'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile.

L'articolo 609 del codice di procedura civile dispone che se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate alla parte istante - ad esempio appartamento non ammobiliato - l'ufficiale giudiziario, se l'esecutato non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

Può capitare che tra le cose da asportare o inventariare vi siano beni sottoposti a pignoramento o sequestro. In questo caso l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare immediata notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

2. CONSEGNA

L'articolo 2930 del codice civile dispone che se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna forzata a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. In tal caso l'esecuzione forzata avviene con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata per consegna non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, come le ordinanze, i decreti, il verbale di conciliazione giudiziale;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Precetto

Il precetto per consegna di beni mobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Il procedimento di consegna di cose mobili - esecuzione forzata in forma specifica - una volta decorso il termine indicato nell'atto di precetto, si porta a compimento attraverso le seguenti fasi:

  • a. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano;
  • b. Ricerca le cose da consegnare - che devono essere identificate, senza possibilità di confusione con cose simili. È bene precisare che le cose da consegnare devono tassativamente essere descritte nel titolo esecutivo e/o nel precetto e non sono validi eventuali scritture o documenti allegate al titolo stesso, anche se sottoscritte dal debitore.
  • c. Consegna le cose alla parte istante - o a persona da lei designata - la quale li ritira e provvede a trasportarli altrove. Ovviamente, non trattandosi di pignoramento, la parte che riceve il bene non è tenuta ad indicare il luogo ove trasferirà i beni in quanto sono di esclusiva proprietà dell'istante.

In virtù dei poteri concessi dalla legge - articolo 513 del codice di procedura civile - l'Ufficiale Giudiziario può ricercare le cose oltre che nel luogo indicato in atti anche negli altri luoghi appartenenti alla parte tenuta alla consegna.

Qualora il bene è in possesso di un terzo - estraneo all'esecuzione - il quale non consente l'esibizione e la consegna, è necessaria una precisa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un suo delegato, salvo che nel titolo esecutivo vi sia l'autorizzazione alla consegna forzata ovunque il bene si trovi.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

L'articolo 607, prevede che se le cose da consegnare sono state sottoposte a pignoramento, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo a norma degli articoli 619 e seguenti.

Espropriazione di beni indivisi

1. PREMESSA

Il patrimonio del debitore non sempre è costituito da beni di sua esclusiva proprietà, ma può essere costituito da beni in comproprietà con altri soggetti non esecutati, come ad esempio beni ricevuti in eredità con altri coeredi (comunioni ereditarie) o in regime di comunione legale tra i coniugi.

In questi casi, quando i beni sono in comunione tra più soggetti, vengono qualificati come "beni indivisi".

La comunione può riguardare sia il diritto di proprietà sia ogni altro diritto reale.

L'esecuzione forzata sui beni indivisi è disciplinata dal Codice di Procedura Civile agli articoli 599, 600 e 601, integrate dagli articoli 180 e 181 disp. att.

Il primo comma dell'articolo 599 del Codice di Procedura Civile stabilisce che: "Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore".

Questo significa che quando il pignoramento ha per oggetto beni indivisi inevitabilmente si coinvolgono indirettamente soggetti estranei alla posizione debitoria. Pertanto, dopo l'effettuazione del pignoramento, il creditore procedente - ai sensi del secondo comma dell'articolo 599 del Codice di Procedura Civile e 180 disp. att. cod. proc. civ - è tenuto a notificare agli altri comproprietari un avviso del pignoramento.

La notificazione dell'avviso dell'avvenuto pignoramento di un bene indiviso ai comproprietari non debitori, ha due finalità:

  • 1. imporre il divieto di lasciar separare le cose comuni senza ordine del giudice;
  • 2. provocare l'audizione di tutti gli interessati, prevista nell'articolo 600 del Codice di Procedura Civile.

I beni indivisi possono essere sia mobili che immobili, ma anche i crediti possono avere tale requisito: ad esempio i saldi attivi di conti correnti bancari intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente. In questo caso gli intestatari sono considerati (ai sensi dell'articolo 1854 del Codice Civile) creditori in solido del saldo attivo.

Nell'esecuzione forzata di beni indivisi si prevedono tre modalità di realizzo:

  • 1. la separazione della quota;
  • 2. la divisione del bene;
  • 3. la vendita della quota indivisa.

2. LA SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA DEL DEBITORE

Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

3. LA DIVISIONE DEL BENE COMUNE

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del Codice Civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 del Codice di Procedura Civile.

In tal caso l'esecuzione è sospesa, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza che identifichi definitivamente la quota di proprietà del debitore sul bene originariamente comune.

La divisione di un bene in comunione è attuabile quando è possibile determinare quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, mentre la non comoda divisibilità si ha quando non sia possibile la formazione di un numero di quote omogenee eguale a quello dei condividenti (Cassazione, Sezione II, 3 maggio 1996, n. 4111).

Sotto il profilo economico e funzionale, la divisione deve consentire il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene (Cassazione, Sezione II, 7 febbraio 2002, n. 1738); vale a dire, che il bene sia frazionabile in tante porzioni separate, ciascuna delle quali sia suscettibile di autonomo godimento da parte di ciascun condividente secondo l'ordinaria e normale funzione dell'intero (Cassazione, Sezione II, 23 ottobre 2001, n. 12998; Cassazione, Sezione II, 24 novembre 1998, n. 11891).

4. LA VENDITA DELLA QUOTA INDIVISA

Se il bene comune non può essere diviso, il giudice dell'esecuzione può ordinare la vendita della quota indivisa di proprietà del debitore esecutato.

La vendita di quota indivisa comporta una modifica parziale della struttura soggettiva della comunione in quanto - a differenza della separazione in natura - non determina alcuna diminuzione del compendio comune né comporta alcuna restrizione nei diritti degli altri comproprietari, poiché il rapporto di comunione non viene sciolto.

Articolo 600. Convocazione dei comproprietari.

Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.

Articolo 180. Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato.

L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del Codice deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L'avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.

Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'articolo 600 del Codice.

Il giudice dell'esecuzione

Il Giudice dell'Esecuzione - nominato dal Presidente del Tribunale - nel processo esecutivo:

  • a) ha il dovere di controllare che l'espropriazione forzata si svolga nell'ambito del principio di stretta legalità, e garantire, quale autorità giudiziaria, il rispetto delle fondamentali libertà costituzionali;
  • b) non può essere sostituito con altro Giudice, salvo i casi di assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio.

I provvedimenti del Giudice nel processo esecutivo sono dati con ordinanza, ma quando convoca le parti (anche persone interessate diverse dal debitore o creditore) al fine di procurarsi ulteriori elementi di valutazione, provvede con decreto.

Le domande e le istanze che si propongono al Giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il Giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo Tribunale si applica l'articolo 21 del Codice di Procedura Civile.

Per l'espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il Giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.