Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Professionale Scheda)

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La Parte II dell’Atto LIII del 1994 relativo all’esecuzione giudiziaria definisce le regole applicabili ai crediti pecuniari. Il Capitolo IV della Parte II disciplina il pignoramento di stipendi e altri emolumenti, il Capitolo V riguarda il pignoramento di somme amministrate da istituti finanziari, il Capitolo VI concerne il pignoramento di beni mobili (scheda 4), mentre il Capitolo VII contiene le norme che disciplinano il pignoramento di beni immobili (scheda 5).

Durante il procedimento di esecuzione forzata è necessario rispettare il principio di gradualità. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui non sia possibile recuperare un credito entro un periodo di tempo relativamente breve mediante il pignoramento di stipendi o fondi amministrati da prestatori di servizi di pagamento, è possibile pignorare qualsiasi bene pignorabile del debitore. I beni immobili pignorati possono essere venduti solo se il credito non viene completamente recuperato mediante gli altri beni del debitore oppure possono essere compensati solo dopo un periodo eccessivamente lungo.

Pignoramento di stipendi e altri emolumenti

Il pignoramento di stipendi e altri emolumenti, nonché di somme amministrate da istituti finanziari precede l’applicazione di misure di esecuzione forzata più severe (ad es. il pignoramento di beni mobili e immobili).

Per quanto riguarda i crediti pecuniari, il pignoramento di stipendi e altri emolumenti costituisce la forma di procedimento per il recupero crediti più semplice, moderata ed economica.

L’ufficiale giudiziario provvederà ad emettere l’ordine di pignoramento qualora la procedura di esecuzione sia già stata ordinata tramite emissione di un titolo esecutivo. L’altra condizione necessaria è che il debitore non abbia onorato il proprio debito entro 15 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Oltre all’ordine di pignoramento relativo agli stipendi, l’ufficiale giudiziario può decidere di pignorare anche i beni mobili e immobili del debitore.

Nell’ordine di pignoramento, l’ufficiale giudiziario notifica al datore di lavoro del debitore la necessità di trattenere l’importo specificato e di versare tale importo a favore del creditore pignoratizio oppure di trasferirlo sul conto di garanzia dell’ufficiale giudiziario o su qualsiasi altro conto designato.

1. Il pignoramento di stipendi

Sezione 58 (1) dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria: Qualora il debitore non abbia onorato il proprio debito in occasione dell’intervento dell’ufficiale giudiziario oppure entro 15 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per posta, l’ufficiale giudiziario emetterà un ordine di pignoramento sugli stipendi del debitore (Sezione 7 (1)).

(2) Nell’ordine di pignoramento, l’ufficiale giudiziario notificherà al datore di lavoro del debitore la necessità di trattenere l’importo specificato e, in conformità con la notifica, di versare tale importo a favore del creditore pignoratizio, o, in casi eccezionali, sul conto di garanzia dell’ufficiale giudiziario o su qualsiasi altro conto designato.

(3) L’ufficiale giudiziario invierà copia dell’ordine di pignoramento al datore di lavoro e alle parti interessate.

(4) Entro 3 giorni a decorrere dalla scadenza o dal termine specificato al Comma (1) verrà emesso un ordine di pignoramento per il recupero di importi di sostegno.

Sezione 59: Qualora il debitore cambi datore di lavoro, l’ordine di pignoramento resterà valido senza bisogno di emetterne un altro sugli stipendi percepiti dal debitore dal nuovo datore di lavoro.

Per gli ordini di pignoramento gli ufficiali giudiziari utilizzano moduli prestabiliti. L’ordine di pignoramento deve essere redatto in modo da consentire di accertare con precisione la denominazione del tribunale responsabile della decisione, il numero del documento e il contenuto della decisione finale, il titolo giuridico e l’importo del credito, il nome e l’indirizzo di residenza del debitore, nonché qualsiasi altro dato necessario per la relativa identificazione, i dati dell’ufficiale giudiziario, la denominazione e la sede legale del datore di lavoro, unitamente alla percentuale degli stipendi da trattenere per il recupero del credito.

L’importo da trattenere viene calcolato sulla base dello stipendio netto. In genere, è possibile trattenere al massimo il 33% oppure, in casi eccezionali, al massimo il 50% al mese da stipendi, assicurazioni sanitarie e altri emolumenti (indennità di malattia, pensione).

La parte di stipendio o altro emolumento versata ogni mese, che corrisponde all’importo minimo della pensione minima di vecchiaia, non è pignorabile (nel 2009, tale importo era pari a 28.500 HUF).

Non è possibile applicare tale esenzione minima in caso di esecuzione forzata di alimenti o spese correlate al parto.

2. Pignoramento di pensioni

Per quanto riguarda gli importi da trattenere sulle pensioni, nella Sezione 67 dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria viene specificato quanto segue:

Sezione 67 (1) È possibile trattenere al massimo il 33% dalle pensioni di previdenza sociale, dalle pensioni anticipate, dalle pensioni private, dalle rendite vitalizie di ballerini o dalle rendite temporanee di minatori (di seguito denominate collettivamente “Pensione”) di un debitore.

(2) Sui pagamenti di pensione è possibile applicare una detrazione non superiore al 50% per i seguenti crediti:

a) alimenti;

b) pensione percepita senza diritto.

3. Pignoramento di indennità pecuniarie per l’assistenza sanitaria

Sezione 68 È possibile trattenere al massimo il 33% dai compensi ricevuti in caso di incidenti, dalle indennità di malattia dovute a incidenti, dalle indennità di malattia, dagli assegni per la cura dei figli, dalle indennità di sostegno alla maternità e da altri contributi per i seguenti crediti:

a) alimenti;

b) indennità per l’assistenza sanitaria percepite senza diritto.

4. Pignoramento di vari sussidi per la cura dei figli

Sezione 69 (1) È possibile trattenere al massimo il 33% dagli assegni per il mantenimento e l’educazione dei figli per recuperare eventuali assegni relativi e indennità di sostegno alla maternità percepiti senza diritto.

(2) È possibile trattenere al massimo il 33% dagli assegni familiari per recuperare eventuali assegni familiari e indennità di sostegno alla maternità percepiti senza diritto.

5. Emolumenti esenti

Sezione 74 I seguenti emolumenti non sono pignorabili:

a) sussidi sociali nazionali, assegni di sostegno ai veterani di guerra e rendite vitalizie concesse ai sensi dell’Atto relativo ai compensi destinati alle vittime di persecuzioni politiche;

b) aiuti temporanei, inclusi quelli percepiti per scopi specifici, aiuti sociali concessi nell’ambito del diritto di usufruire di indennità per soggetti attivi, indennità annue per anziani, assegni supplementari di supporto al reddito per i disoccupati e assegni di assistenza;

c) indennità di sostegno alla maternità;

d) prestazioni di invalidità e indennità per ciechi;

e) prestazioni versate ai lavoratori con disabilità parziale e ai lavoratori con invalidità (supplementi di stipendi, supplementi di stipendi temporanei, supplementi di reddito, supplementi di reddito temporanei, indennità sociali regolari, assistenza temporanea, prestazioni di invalidità concesse ai minatori);

f) contributi di sostegno prescritti per legge, inclusi gli alimenti promossi dal tribunale e i contributi finanziari per la protezione dei bambini ai sensi dell’Atto relativo alla protezione e alla custodia dei figli;

g) prestazioni sociali versate alle famiglie affidatarie a sostegno dei bambini affidati ai servizi sociali;

h) borse di studio, ad eccezione delle borse di studio relative a programmi di formazione scientifica versate sotto forma di salario (cfr. Paragrafo d) della Sezione 66);

i) rimborso di spese per trasferte di lavoro, missioni all’estero e pendolarismo;

j) pagamenti destinanti a coprire determinate spese;

k)-m)

n) aiuti concessi ai disabili.

Pignoramento di somme amministrate da istituti finanziari

I fondi del debitore amministrati da istituti finanziari possono essere pignorati mediante un ordine di trasferimento del tribunale o dell’ufficiale giudiziario.

Ai sensi dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria, tutti i beni mobili e immobili del debitore possono essere sequestrati. In tale ambito, l’Atto pone in particolare l’accento sul fatto che i fondi esigibili dal debitore come crediti pecuniari devono essere recuperati durante l’esecuzione giudiziaria in primo luogo dai fondi amministrati da istituti finanziari e a disposizione del debitore oppure dagli stipendi del debitore. Qualsiasi altro bene del debitore potrà essere pignorato solo qualora i procedimenti summenzionati risultino infruttuosi (cfr. il principio di applicazione di misure esecutive in maniera graduale e proporzionata).

Sezione 79/A dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria

(1) I fondi amministrati da prestatori di servizi di pagamento ed esigibili dal debitore possono essere pignorati senza limitazioni, ad eccezione dei fondi appartenenti a persone fisiche che devono essere pignorati ai sensi dei Commi (2) e (3).

(2) È possibile pignorare senza limitazioni la porzione quattro volte superiore all’importo della pensione minima di vecchiaia dei fondi amministrati da prestatori di servizi di pagamento ed esigibili da persone fisiche; in caso di fondi inferiori a tale soglia, è possibile pignorare il 50% della porzione compresa tra la pensione minima di vecchiaia e il quadruplo dell’importo di tale pensione.

(3) In caso di fondi amministrati da prestatori di servizi di pagamento ed esigibili da persone fisiche, la porzione compresa nei limiti dell’importo della pensione minima di vecchiaia sarà impignorabile. Qualora il motivo del procedimento di esecuzione forzata sia il recupero di alimenti o spese correlate al parto, sarà inoltre possibile pignorare il 50% dell’importo summenzionato.

Qualora i fondi amministrati sul conto di pagamento designato nell’ordine di trasferimento ufficiale emesso dall’ufficiale giudiziario siano insufficienti a coprire l’importo parziale o totale del credito, il prestatore di servizi di pagamento estenderà il procedimento di esecuzione forzata agli altri fondi esigibili dal debitore e amministrati dal prestatore stesso nell’ambito di qualsiasi contratto di conto di pagamento, contratto di deposito o contratto di risparmio.

Indipendentemente dalla valuta specificata nell’ordine dall’autorità responsabile dell’attuazione del procedimento di esecuzione forzata, l’ordine deve essere soddisfatto in fiorini, in conformità al tasso di cambio di acquisto delle valute estere applicato dal prestatore di servizi di pagamento e in vigore al momento della transazione.

I fondi depositati su un conto detenuto da più soggetti presso il prestatore di servizi di pagamento possono essere pignorati senza limitazioni per crediti dovuti da uno dei titolari del conto.

L’ufficiale giudiziario è tenuto a notificare immediatamente l’ordine di pignoramento al titolare del conto, diverso dal debitore, all’indirizzo comunicato dal prestatore di servizi di pagamento.

1. Ordine di trasferimento

Sezione 80 dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria

(1) Su richiesta del creditore, il tribunale competente per l’emissione di un certificato di esecuzione o di una formula esecutiva dovrà, per l’esecuzione forzata di un credito pecuniario, emettere un ordine di trasferimento per il pignoramento dei fondi del debitore amministrati dal prestatore di servizi di pagamento, inclusi i fondi depositati su conti che non sono stati oggetto di alcuna transazione.

(2) Nell’ordine di trasferimento, il tribunale dovrà notificare al prestatore di servizi di pagamento responsabile della gestione dei fondi appartenenti al debitore la necessità di versare l’importo del credito specificato nella notifica a favore del creditore oppure di trasferire tale importo sul conto di pagamento indicato da quest’ultimo.

2. Misure adottate dall’ufficiale giudiziario per il pignoramento di fondi amministrati da un prestatore di servizi di pagamento

L’ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei fondi del debitore amministrati da un prestatore di servizi di pagamento, inclusi quelli depositati su conti che non stati oggetto di alcuna transazione, tramite emissione di un ordine di trasferimento ufficiale pagabile sul conto di deposito dell’ufficiale giudiziario.

Il prestatore di servizi di pagamento del debitore dovrà rispettare le istruzioni dell’ufficiale giudiziario e trasferire, a partire dai fondi disponibili sul conto, l’importo specificato nella notifica sul conto di garanzia dell’ufficiale giudiziario.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento non amministri alcun fondo a disposizione del debitore in fiorini, l’ordine potrà essere direttamente applicato anche ai fondi amministrati in altre valute estere.

Qualora il titolo esecutivo contenga le coordinate del conto corrente del debitore, o qualora i fondi depositati sui conti correnti del debitore risultino pignorabili e le coordinate del conto corrente del debitore siano altrimenti disponibili, l’ufficiale giudiziario dovrà emettere l’ordine entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione del titolo esecutivo, nonché inviare a mezzo posta tale titolo entro cinque giorni lavorativi. Posto che tutte le altre condizioni di pagamento vengano rispettate, la somma recuperata potrà essere versata dopo 15 giorni dalla data di consegna del titolo esecutivo.

3. Pignoramento di depositi a risparmio

Ai sensi della Sezione 83 dell’Atto relativo all’esecuzione giudiziaria, i depositi e i depositi a risparmio presenti presso un istituto finanziario, nonché i libretti di risparmio o altri documenti emessi che provino l’esistenza di tali conti possono essere pignorati senza limitazioni, ad eccezione dei casi previsti nelle Sezioni da 79/A a 79/D.