Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo

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Quali sono gli adempimenti necessari per attuare un provvedimento esecutivo nei confronti del debitore?

Occorre che sussistano determinate condizioni prima di poter attuare le misure che ingiungono al debitore, o alla parte contro la quale è stata emanata una sentenza, l’adempimento delle proprie obbligazioni in forza di un contratto o di una sentenza.

Per attuare un provvedimento esecutivo occorre essere titolare di un titolo esecutivo che istituisca il diritto di recupero di un credito liquido ed esigibile, e la cui esecutività sia certificata (1). In caso di sentenza, occorre altresì assicurarsi che essa non sia oggetto di ricorso in appello, fatto salvo il caso dell’esecuzione provvisoria, e che il debitore ne abbia ricevuto debita notificazione (2). Infine, il provvedimento esecutivo deve essere attuato entro un periodo di tempo prescritto (3).

1. TITOLARITÀ DI UN TITOLO ESECUTIVO CHE ISTITUISCE IL DIRITTO DI RECUPERO DI UN CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE E DI ESECUTIVITÀ CERTIFICATA

Per attuare un provvedimento esecutivo occorre essere titolare di un titolo esecutivo che istituisca il diritto di recupero di un credito liquido ed esigibile la cui esecutività sia certificata.

Articolo 2 della Legge 91-650 del 9 luglio 1991: “Il creditore in possesso di un titolo esecutivo che istituisce il diritto di recupero di un credito liquido ed esigibile, ha facoltà di procedere al pignoramento dei beni del debitore in conformità alle condizioni prescritte per ciascun provvedimento esecutivo.

Detto titolo esecutivo deve riportare chiaramente l’identità del creditore e del debitore e stabilire le obbligazioni da adempiere.

COSA SI INTENDE PER TITOLO ESECUTIVO?

Sono titoli esecutivi:

  • Le sentenze pronunciate da un’autorità competente.
  • Le transazioni presentate al presidente del “Tribunal de Grande instance” (Tribunale regionale francese) qualora siano esecutive.
  • I verbali di conciliazione in copia autentica sottoscritti dal giudice e dalle parti.
  • Gli atti legalizzati qualora siano esecutivi.
  • Gli elementi probativi presentati dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno.
  • Gli elementi probativi presentati da un soggetto giuridico di diritto pubblico e costituenti per legge titolo esecutivo, ovvero le decisioni che sono considerate sentenze ai sensi di legge.

Articolo 3 della Legge del 9 luglio 1991

“Sono titoli esecutivi soltanto:

1. Le decisioni giudiziarie o amministrative emanate dalle autorità competenti nonché le transazioni presentate al presidente del “Tribunal de Grande instance” (Tribunale regionale francese) qualora siano esecutive.

2. Gli atti stranieri e le sentenze straniere nonché i lodi arbitrali resi esecutivi da una decisione non oggetto di ricorso in appello non appellabile volta a sospenderne l’esecutività.

3. I verbali di conciliazione in copia autentica sottoscritti dal giudice e dalle parti.

4. Gli atti legalizzati qualora siano esecutivi.

5. Gli elementi probativi presentati dall’ufficiale giudiziario in caso di mancato pagamento di un assegno.

6. Gli elementi probativi presentati da un soggetto giuridico di diritto pubblico e costituenti per legge titolo esecutivo, ovvero le decisioni che sono considerate sentenze ai sensi di legge.

COSA SI INTENDE PER CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE?

Il credito è liquido quando viene stimato in contanti ovvero quando il titolo esecutivo contiene tutti gli elementi necessari alla valutazione. Un credito è esigibile quando non è soggetto a termini o condizioni che ne sospendano l’esecuzione.

COSA SI INTENDE PER PROVVEDIMENTO ESECUTIVO?

In Francia, il provvedimento esecutivo contiene la seguente formula: « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision (ou le présent arrêt ou le présent acte…) a été signée par …. ».

La suddetta formula deve apparire sul titolo esecutivo affinché sia possibile darne esecuzione.

2. ADEMPIMENTI SUPPLEMENTARI LADDOVE IL TITOLO ESECUTIVO È UNA SENTENZA

Quando il titolo esecutivo è una sentenza, occorre soddisfare due condizioni ulteriori prima di poter procedere all’esecuzione:

  • la sentenza non deve essere oggetto di ricorso in appello, fatto salvo il caso dell’esecuzione provvisoria;
  • il debitore deve aver ricevuto notificazione della sentenza.

LA SENTENZA NON DEVE ESSERE OGGETTO DI RICORSO IN APPELLO, OVVERO DEVE DISPORRE
UN’ESECUZIONE PROVVISORIA

Una sentenza può essere oggetto di ricorso in appello che ne richieda la riforma o l’annullamento dinanzi ad una corte d’appello, ovvero può essere oggetto di ricorso in opposizione che ne richieda il ritiro dinanzi alla medesima giurisdizione laddove sia stata emanata in contumacia, nella fattispecie in caso di mancata comparizione di una delle parti. L’appello od opposizione deve essere depositato dal convenuto entro un periodo di tempo prescritto. I termini di decorrenza per depositare il ricorso in appello od opposizione sono indicati dall’ufficio del tribunale in cui è stata emanata la decisione, ovvero dall’ufficiale giudiziario all’atto di notificazione della sentenza (si veda in prosieguo). L’esecuzione della sentenza viene sospesa fino al decorso di detti termini.

Articolo 500 del Codice di Procedura Civile francese: “La sentenza non oggetto di un procedimento di riesame che ne sospenda l’esecuzione acquista efficacia di giudicato. La sentenza oggetto di un procedimento di riesame ha la medesima efficacia al decorso dei termini di detto procedimento se il procedimento di riesame non ha luogo entro i termini prescritti.” (?????)

Tuttavia, in talune circostanze, la legge o il giudice permettono al creditore richiedente di avviare l’esecuzione, anche prima che siano decorsi i termini prescritti per il ricorso in appello ovvero prima dell’emanazione del giudizio di appello. Si tratta, in tal caso, di un’esecuzione provvisoria. È possibile dare esecuzione al titolo esecutivo anche precedentemente al decorso dei termini per il ricorso in appello.

Articolo 501 del Codice di Procedura Civile francese: “La sentenza viene eseguita, in forza delle condizioni riportate di seguito, a decorrere dal momento in cui acquista efficacia di giudicato, fatto salvo il caso in cui al debitore sia concesso il termine di grazia ovvero al creditore sia concessa l’esecuzione provvisoria.

In linea di principio, le procedure di appello “straordinarie” (quale l’appello in cassazione) non comportano un provvedimento sospensivo, ossia non sospendono l’esecuzione di una sentenza, ad eccezione di casi specifici inerenti il riconoscimento della cittadinanza (Art. 1045 del Codice di Procedura Civile francese), il divorzio (Artt. 1086 e 1087 del Codice di Procedura Civile francese), l’adozione (Art. 1178-1 del Codice di Procedura Civile francese) o il rapporto di filiazione (Art. 1150 del Codice di Procedura Civile francese).

LA SENTENZA DEVE ESSERE NOTIFICATA

Una sentenza può essere eseguita solo previa notificazione al debitore, il quale deve essere informato della sua emanazione per poter prendere atto delle proprie obbligazioni specifiche.

Articolo 503 – comma 1: “La mancata notifica della sentenza ne impedisce l’esecuzione avverso le parti condannate, fatto salvo il caso dell’esecuzione volontaria.

Se il debitore è residente in Francia:

la notifica della decisione emanata da un tribunale di giurisdizione francese avviene a mezzo ufficiale giudiziario. La notifica consegnata dall’ufficiale giudiziario viene denominata notificazione.

Articolo 675 – comma 1: “Le sentenze sono notificate mediante notificazione (a mezzo ufficiale giudiziario), fatti salvi i casi espressamente derogati dalla legge.

Occorre pertanto contattare un ufficiale giudiziario per poter notificare al debitore l’emanazione della la sentenza da eseguire.

Se il debitore è residente in un altro Stato membro:

la procedura di notificazione internazionale è sancita dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione, tra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale (si veda il documento specifico relativo a questo argomento).

In Francia, gli ufficiali giudiziari costituiscono l’autorità competente alla quale il creditore deve rivolgersi per presentare istanza di notificazione di un atto in un altro Stato membro. La sentenza da notificare al debitore residente all’estero deve pertanto essere inoltrata all’ufficiale giudiziario francese, il quale provvede a trasmetterla all’autorità competente nello Stato membro di residenza del debitore, corredata dalla documentazione prescritta.

Il caso specifico dell’esecuzione su semplice produzione dell’originale.

Talune decisioni possono ricevere esecuzione immediata, nella fattispecie possono ricevere esecuzione, laddove ricorrano motivi di urgenza, su presentazione della decisione originale del giudice. Non occorre inviare notificazione preventiva al debitore di copia della decisione che rende efficace il provvedimento esecutivo. Ciò si verifica in caso di decisione immediata, ossia per ordinanze emesse dal giudice su istanza di una delle parti nell’ambito di un procedimento ex parte.

Articolo 503 – comma 2: “In caso di esecuzione su semplice produzione dell’originale, detta produzione ha valore di notificazione”.

3. ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ESECUTIVO ENTRO IL PERIODO DI TEMPO PRESCRITTO

Laddove viene concesso un titolo esecutivo dal tribunale (ad esempio una sentenza), il provvedimento esecutivo deve essere attuato entro dieci anni dall’emanazione. In talune circostanze, questo periodo può essere prolungato.

Articolo 3 della Legge 91-650: “L’esecuzione dei titoli esecutivi di cui ai punti 1 e 3 dell’articolo 3 deve avvenire entro dieci anni, fatto salvo il caso in cui sia pattuita un proroga di detti termini per le azioni di recupero del credito documentato.

Se il titolo esecutivo è un atto notarile, il termine di decadenza per l’attuazione del provvedimento esecutivo corrisponde al termine di decadenza per l’esigibilità del credito riportato nel titolo esecutivo. Il termine di decadenza per l’esigibilità del credito è il periodo decorso il quale il diritto di riscossione del credito perde efficacia esecutiva.

Qualora siano soddisfatte le condizioni sopra descritte, il creditore ha facoltà di rivolgersi all’ufficiale giudiziario competente (si veda la pagina 2) onde attuare il provvedimento esecutivo appropriato (si vedano le pagg.3 e 4).

Nella maggior parte dei casi, la procedura di esecuzione ha inizio con l’invio dell’atto di precetto. L’atto di precetto è un atto redatto dall’ufficiale giudiziario che intima al debitore di provvedere volontariamente al pagamento dovuto in forza delle sue obbligazioni. L’atto di precetto è il primo atto dell’esecuzione forzata. L’atto di precetto non è tuttavia necessario per procedere al pignoramento presso terzi (si veda la pagina...).

Cosa devo fare nell’attesa di ottenere un titolo esecutivo? Esistono provvedimenti cautelari?

Un provvedimento cautelare è un atto che consente al creditore, che non abbia ancora ottenuto un’ordinanza definitiva dal tribunale ovvero un altro titolo esecutivo, di rendere indisponibili i beni del debitore. È mezzo conservativo dei beni del debitore ed assicura l’effettività dell’esecuzione forzata che il creditore ha facoltà di attuare previo adempimento delle condizioni necessarie a detta attuazione. Per ottenere l’attuazione di un provvedimento cautelare, il creditore deve presentare istanza presso un ufficiale giudiziario Solo l’ufficiale giudiziario può disporre un sequestro a scopo cautelare.

Occorre tuttavia soddisfare determinate condizioni (1) per ottenere l’attuazione del provvedimento cautelare più idoneo (2).

1. ADEMPIMENTI PER OTTENERE L’ATTUAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE

L’opportunità di ottenere l’attuazione di un provvedimento cautelare è soggetta, in linea di principio, all’autorizzazione giudiziaria emessa dal giudice che decide in merito all’istanza (1). A titolo eccezionale, il creditore titolare di determinati diritti è dispensato dall’obbligo di presentare istanza di autorizzazione giudiziaria per ottenere l’attuazione di un provvedimento cautelare (2).

Se disposto mediante autorizzazione giudiziaria, il provvedimento cautelare deve essere eseguito entro un periodo di tempo prescritto (3). Il creditore è tenuto inoltre a fare il possibile per avvalersi dei mezzi a sua disposizione al fine di ottenere un titolo esecutivo.

LA REGOLA: TITOLARITÀ DI UN’AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Ai sensi dell’Articolo 67 della Legge del 9 luglio 1991, il soggetto titolare di un diritto di credito apparentemente fondato, in linea di principio, ha facoltà di presentare istanza di autorizzazione al giudice per ottenere l’attuazione di un provvedimento cautelare sui beni del debitore, senza ordinanza preventiva, qualora detto soggetto sia in grado di dimostrare che sussistono rischi effettivi di pregiudizio per il recupero del credito.

L’autorizzazione giudiziaria ad attuare il provvedimento cautelare può essere ottenuta su istanza di una delle parti: il creditore può pertanto beneficiare dell’“effetto sorpresa” indispensabile per garantire l’effettività del provvedimento cautelare. Detta istanza deve essere presentata al giudice responsabile per l’esecuzione nel luogo di residenza del debitore (si veda la pagina 2 riguardante le competenze del giudice responsabile per l’esecuzione).

La concessione dell’autorizzazione è soggetta a due condizioni: Il creditore è tenuto a dichiarare un credito in apparenza fondato (non occorre dimostrare che il credito sia certo né esigibile) ed è tenuto a provare l’esistenza di rischi effettivi di pregiudizio per il recupero del credito (mostrare che sussistono dubbi legittimi in merito alla capacità di solvenza del debitore).

Nell’ordinanza, il giudice deve stabilire l’ammontare delle somme di garanzia sulle quali autorizzare l’esercizio del provvedimento cautelare e descrivere la natura dei beni oggetto del provvedimento.

L’ECCEZIONE: DISPENSA DALL’OBBLIGO DI OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Ai sensi dell’Articolo 68 della Legge del 9 luglio 1991, il creditore è dispensato dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del giudice laddove abbia già ottenuto uno dei seguenti atti:

  • Un titolo esecutivo (il creditore, in teoria, può dar corso all’esecuzione sebbene, nella maggior parte dei casi, occorra prima inviare l’atto di precetto. Al fine di garantire l’“effetto sorpresa”, il creditore può attuare una misura cautelare senza preventiva notifica al debitore);
  • Una decisione del tribunale ancora priva di efficacia esecutiva;
  • Una cambiale accettata;
  • Un pagherò cambiario;
  • Un assegno;
  • Un contratto di locazione scritto.

ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE ENTRO IL PERIODO DI TEMPO PRESCRITTO

Il creditore deve presentare all’ufficiale giudiziario l’atto preposto all’attuazione del provvedimento cautelare: un’ordinanza giudiziaria che autorizzi l’attuazione del provvedimento cautelare ovvero uno dei titoli riportati all’Articolo 68 della Legge del 9 luglio 1991.

Nel secondo caso, l’attuazione del provvedimento non è soggetta ad alcun vincolo temporale. Al contrario, laddove il provvedimento cautelare venga disposto da un’autorizzazione giudiziaria, la sua attuazione deve avvenire entro tre mesi a decorrere dalla data di emanazione dell’ordinanza.

OTTENIMENTO DI UN TITOLO ESECUTIVO ENTRO IL PERIODO DI TEMPO PRESCRITTO

L’Articolo 70 della Legge del 9 luglio 1991 e l’Articolo 215 del Decreto del 31 luglio 1992 sanciscono che il creditore privo di titolo esecutivo per l’attuazione del provvedimento cautelare è tenuto a intraprendere, intentare o avviare una procedura ovvero adempiere alle formalità necessarie per l’ottenimento di un titolo esecutivo entro un mese dall’esecuzione del provvedimento cautelare.

2. TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI:

Esistono due tipologie di provvedimenti cautelari in funzione dei beni da preservare: il sequestro conservativo (1) e la sentenza (2). Gli effetti dei suddetti provvedimenti differiscono notevolmente

SEQUESTRO CONSERVATIVO

Effetti del sequestro conservativo:

I beni sequestrati a scopo cautelare sono resi indisponibili; nella fattispecie al debitore è fatto divieto di vendere o trasferire detti beni.

Beni assoggettabili a sequestro conservativo:

Beni materiali

I beni materiali sono assoggettabili a sequestro conservativo laddove siano detenuti dal debitore o da una terza parte. Il creditore che ottiene ovvero è già titolare di un titolo esecutivo che istituisce il diritto di credito ha facoltà di conversione del sequestro cautelare in pignoramento e di successiva vendita dei beni pignorati (si vedano le pagine ...) per soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita.

Debiti

Il creditore può essere titolare di un credito che il debitore pignorato, a sua volta, detiene presso terze parti. L’ufficiale giudiziario dispone la notificazione del pignoramento alle terze parti e avvisa il debitore di detta notifica entro otto giorni. Come specificato sopra, il creditore che ottiene ovvero è già titolare di un titolo esecutivo che istituisce il diritto di credito, ha facoltà di conversione del sequestro cautelare in pignoramento.

GARANZIA REALE

Effetti della garanzia reale:

I beni su cui grava una sentenza restano alienabili e trasferibili. Pertanto, possono essere venduti. La finalità specifica della garanzia reale è assicurare al creditore il mantenimento di determinati diritti. Tali diritti conferiscono al creditore un privilegio dovuto alla doppia iscrizione: un’iscrizione provvisoria, dapprima, nella data in cui viene attribuito un grado all’iscrizione definitiva, retroattivamente, quando il diritto del creditore è stato istituito.

Il creditore gode di due diritti:

il diritto di prelazione

Il creditore ha facoltà di disporre la vendita forzata dei beni. Qualora non dia inizio alla vendita forzata, il creditore titolare di una garanzia reale ha il diritto di partecipare alla ripartizione del ricavato della vendita del bene, in funzione del grado attribuitogli.

il diritto di sequela

Il creditore ha facoltà di esercitare il suo diritto sui beni a prescindere da chi li detiene (qualora il debitore li abbia ad esempio venduti ad una terza parte).

Beni assoggettabili a garanzia reale:

I beni immobili di proprietà del debitore possono essere assoggettati ad iscrizione provvisoria di un’ipoteca giudiziale compilando gli appositi moduli presso il registro immobiliare.

Un’impresa commerciale può costituire una garanzia reale provvisoria previa compilazione degli appositi moduli presso il registro del Tribunale di Commercio francese.

I titoli azionari di una società possono costituire una garanzia reale provvisoria mediante notificazione dell’atto alla società emittente.

I valori mobiliari possono costituire una garanzia reale provvisoria mediante notificazione dell’atto alla persona giuridica emittente o al gestore del portafoglio, a seconda dei casi.

In ogni caso, la sentenza deve essere notificata al debitore entro otto giorni dalla sua emanazione, in particolare il debitore deve ricevere notificazione dell’atto a mezzo ufficiale giudiziario.

Inoltre, la pubblica notizia dell’iscrizione provvisoria deve essere confermata dalla pubblica notizia dell’iscrizione definitiva. L’ufficiale giudiziario dispone detta pubblicità ai sensi della normativa vigente. La pubblica notizia dà grado all’iscrizione a partire dalla data di espletamento delle formalità iniziali e per il credito stabilito dalla sentenza.